La guida pubblicata dall’Textile School l’11 ottobre 2026 sottolinea due aspetti che i produttori di indumenti protettivi potrebbero trascurare. Il primo riguarda gli impermeabili. Nella motivazione della Decisione n. 2026/1971 si legge che il ritiro della norma EN 343:2019 è stato rinviato per concedere tempo ai produttori. Tuttavia, nell’allegato non è indicata una data successiva e l’elenco sintetico della Commissione indica che la presunzione di conformità alla vecchia norma è scaduta il 4 settembre 2026. La guida raccomanda di pianificare le nuove certificazioni e quelle da rinnovare in base alla norma EN ISO 24232:2025 fino a quando la situazione non sarà chiarita.
Il secondo punto riguarda gli indumenti di protezione contro il calore, le fiamme e per saldatori. Le norme EN ISO 11612 e EN ISO 11611 non figurano nell’elenco delle norme armonizzate dell’UE in materia di DPI. Pertanto, la conformità a tali norme non garantisce la presunzione di conformità. Un organismo notificato può comunque certificare indumenti testati secondo tali norme. La guida raccomanda di chiarire questo aspetto con l’organismo prima di pianificare i test.
La guida tratta anche il mercato indiano. I prodotti che rientrano nell’Ordinanza sul controllo di qualità dei tessuti protettivi possono essere venduti solo se muniti di licenza BIS e del marchio di conformità. Il certificato di esame CE di tipo non sostituisce tale licenza. Gli stabilimenti situati al di fuori dell’India devono ottenere una propria licenza BIS e nominare un rappresentante autorizzato con sede in India. Per ulteriori informazioni: Textileschool







