Il quadro normativo dell’Unione europea in materia di valutazione della conformità dei dispositivi di protezione individuale (DPI) è in fase di revisione. Il 16 giugno 2026, la Commissione europea ha pubblicato la decisione di esecuzione (UE) 2026/1279 relativa alle norme armonizzate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 sui DPI.
La nuova decisione abroga la precedente decisione (UE) 2023/941, consentendo al contempo che alcune norme rimangano in vigore fino alle date di graduale eliminazione specificate nell’allegato. La decisione è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GUUE).
Dettagli principali:
- Presunzione di conformità: Ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2016/425, i DPI conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono presunti conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza pertinenti. Pertanto, la versione attuale della norma determina direttamente la conformità CE.
- Norme riviste: Tra le norme aggiornate o di nuova introduzione figurano la EN 397:2025 (caschi di sicurezza industriali), la EN 12492:2025 (caschi da alpinismo), la norma EN 17353:2020+A1:2025 (abbigliamento ad alta visibilità per situazioni a medio rischio) e la norma EN ISO 21420:2020/A1:2024 (guanti di protezione — requisiti generali).
- Date critiche di transizione: sono state fissate le date di ritiro di alcune norme obsolete: il 14 agosto 2026 per alcune parti della serie EN 352 (protezioni acustiche); l’8 ottobre 2026 per le norme EN 12941 / EN 12942 (dispositivi di protezione delle vie respiratorie) e il 16 dicembre 2027 per la norma EN 397:2012+A1.
- Chi è interessato: produttori, importatori e organismi notificati di DPIdi categoria II e III.
Poiché la presunzione di conformità ottenuta in base alla vecchia norma perderà validità dopo tali date, è opportuno provvedere sin d’ora al rinnovo dei certificati. Poiché anche il regolamento turco sui DPI è allineato al regolamento (UE) 2016/425, si prevede che tale aggiornamento si rifletta, nel medio termine, nelle notifiche relative alle norme nazionali armonizzate.
È importante che i nostri produttori inizino fin da ora a monitorare le versioni delle norme pertinenti e il calendario di eliminazione graduale. Il testo integrale della decisione è disponibile nella decisione di esecuzione (UE) 2026/1279 della Commissione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.








