L’Ente turco di accreditamento (TÜRKAK) ha messo in vigore, con la 13ª revisione. L’ente ha inoltre pubblicato per la prima volta il nuovo documento “L704-001 Elenco dei settori secondari”, che fungerà da guida per le domande di primo accreditamento e di estensione dell’ambito di accreditamento.
Le nuove disposizioni, entrate in vigore l’8 aprile 2026, introducono criteri e sanzioni significativi relativi alla partecipazione ai test di idoneità (YT) e alle prove interlaboratorio (LAK) nell’ambito dei processi di accreditamento.
Modifiche salienti e nuove regole
- Con il documento L704-001 sono stati definiti i criteri minimi di idoneità: gli enti che intendono presentare una domanda di accreditamento iniziale o di estensione dell’ambito di accreditamento devono soddisfare i requisiti minimi di partecipazione nei sottoambiti rappresentativi dell’ambito oggetto della domanda. L’elenco L704-001 pubblicato chiarisce tali sottoambiti; tale norma sarà applicata obbligatoriamente alle domande presentate a partire dal 1° luglio 2026.
- Ciclo di 48 mesi e regola dei “ultimi 6 mesi” prima della verifica: viene mantenuto il requisito secondo cui le organizzazioni devono garantire una partecipazione con esito positivo almeno una volta ogni 48 mesi per ciascuna area di competenza tecnica da loro definita. Tuttavia, se alla data dell’ispezione mancano 6 mesi o meno alla scadenza del periodo di 48 mesi dal risultato positivo, tale situazione verrà registrata direttamente come non conformità.
- Requisiti rigorosi per i fornitori non accreditati: Nel caso in cui si ricorra a fornitori che non dispongano dell’accreditamento TS EN ISO/IEC 17043, è obbligatorio conservare le firme elettroniche qualificate e i rapporti finali con marcatura temporale, i registri di tracciabilità delle spedizioni e dei trasferimenti dei campioni, nonché i registri dei dati grezzi.
- Adesioni successive e relazioni preliminari non valide: non sarà in alcun caso accettata l’adesione successiva a programmi già pubblicati; i dati basati su relazioni intermedie o preliminari non saranno considerati validi.
- Sanzioni severe in caso di revoca dell’accreditamento: per i settori il cui accreditamento è stato revocato a causa della mancata presentazione di risultati positivi nel ciclo di 48 mesi, nelle nuove domande di accreditamento sarà richiesto il risultato di una partecipazione positiva; in caso contrario, la domanda sarà respinta senza indugio.








