Nei mesi di giugno e luglio 2025, la Commissione europea ha aggiornato il Regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti (POP) con diversi regolamenti delegati. A partire dal 25 giugno 2025, sono stati fissati nuovi limiti UTC (inquinamento indesiderabile in tracce) per i PFOS, i loro sali e i composti correlati: un massimo di 0,025 mg/kg di PFOS in sostanze, miscele e prodotti e 1 mg/kg di composti correlati in totale. Come data rappresentativa, queste modifiche entreranno in vigore il 3 dicembre 2025.
Successivamente, il regolamento delegato pubblicato il 14 luglio 2025 ha introdotto ulteriori norme sul PFOA, i suoi sali e i composti correlati. I limiti per le schiume utilizzate nei sistemi di estinzione degli incendi a combustibile liquido già installati sono i seguenti: PFOA o suoi sali fino a 1 mg/kg; composti di PFOA singoli o totali fino a 10 mg/kg. Questa flessibilità consente di sostituire i sistemi fino al 3 agosto 2028. Inoltre, la somma di questi composti è limitata a un massimo di 10 mg/kg nelle schiume non fluorurate installate dopo la pulizia del sistema.
Infine, la sostanza UV-328 (2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-di-tert-pentilfenolo) è stata aggiunta all’elenco dei POP con il regolamento delegato del 5 maggio 2025. I limiti UTC vengono gradualmente ridotti: 100 mg/kg il 4 agosto 2025, 10 mg/kg il 4 agosto 2027 e infine 1 mg/kg il 4 agosto 2029.
Questi regolamenti mirano a ridurre gradualmente l’uso di sostanze chimiche pericolose e persistenti nell’Unione Europea, a passare alla sicurezza nelle applicazioni industriali e a minimizzare l’inquinamento ambientale. I periodi stabiliti per l’adattamento ai settori mirano a facilitare il processo di transizione.